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Se avvisti un incendio chiama il
1515, il numero verde del Corpo Forestale dello Stato.
Il 1515 può essere selezionato
gratuitamente da ogni telefono fisso o cellulare e consente di segnalare
qualsiasi emergenza che rappresenti un pericolo per l’ambiente e la sicurezza
pubblica, o di inoltrare richieste per interventi di protezione civile.
Quando chiami il 1515 per segnalare un incendio:
- mantieni la calma e parla con chiarezza;
- indica con precisione la località, il comune e la provincia in cui ricade
l’area che sta bruciando;
- riferisci se sono presenti persone già impegnate nello spegnimento;
- non riagganciare fino a quando non lo conferma l’operatore.
Ogni segnalazione pervenuta al 1515 attiva l’intervento delle strutture preposte
e impegna personale, mezzi e risorse che vengono sottratti ad altri incendi, per
cui si raccomanda di ricorrere al 1515 solo in caso di reale necessità e in modo
conforme alle sue finalità istitutive.
Se il bosco brucia.
- tenta di spegnere il fuoco solo se si tratta di un principio di incendio e
se hai una via di fuga, tenendo le spalle al vento e
battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle;
- non sostare in luoghi
sovrastanti l’incendio o in aree verso le quali soffia il vento;
- non attraversare la strada
invasa dal fumo o dalle fiamme;
- non parcheggiare lungo le
strade di accesso al luogo dell’incendio per non ostacolare il passaggio dei
mezzi di soccorso;
- se il traffico è fermo non
metterti in coda e cerca di tornare indietro;
- indica alle squadre
antincendio le strade e i sentieri che conosci;
- metti a disposizione riserve d’acqua ed eventuali attrezzature.
I fattori predisponenti.
E’ necessario distinguere tra fattori predisponenti degli incendi boschivi, che sono quelli che ne favoriscono l’innesco e l’estensione, e le cause dirette, cui è riconducibile l’accensione vera e propria. Costituiscono fattori predisponesti le caratteristiche della vegetazione, le condizioni climatiche e la morfologia del terreno, che vengono utilizzati quali elementi di riferimento per la elaborazione degli indici di previsione del rischio incendio. Gli incendi boschivi sono, tuttavia, un fenomeno complesso dai forti connotati sociali ed economici, per cui è necessario, prima di analizzare i fattori predisponesti, considerare l’evoluzione e i mutamenti intervenuti nella società negli ultimi 50 anni, in relazione all’uso del suolo e al rapporto tra l’uomo e le risorse naturali e forestali.
I fattori che hanno avuto particolare rilevanza nell’aumento delle condizioni di rischio nei confronti degli incendi possono sinteticamente ricondursi ai seguenti: - riduzione del valore di mercato del legname e perdita dell’attitudine economica del bosco, con conseguenti pressioni per il cambio di uso di suoli divenuti poco redditizi; - indebolimento del legame tra uomo e ambiente con relativa riduzione della capacità di presidiare e tutelare il territorio, di effettuare una manutenzione e una gestione attenta delle risorse forestali, rurali e dei pascoli, di intervenire con azioni dirette, quali la prevenzione e il controllo dei piccoli incendi; - degrado delle formazioni boscate mediterranee, per effetto dell’abbandono colturale e del passaggio ripetuto del fuoco, con accumuli di materiale infiammabile e impoverimento vegetazionale; - aumento del turismo e della presenza antropica all’interno delle aree boscate.
Gli incendi si manifestano con particolare frequenza e gravità in quei contesti in cui il bosco ha perso la sua attitudine produttiva, quale elemento attivo dell’economia rurale, riducendosi a strumento di politica assistenziale per il mantenimento di livelli occupazionali minimi legati alla vigilanza antincendio, allo spegnimento e alla ricostituzione boschiva. La consistente percentuale di boschi privati nel nostro paese, pari a circa il 66% del totale, comporta notevoli difficoltà non solo ai fini della difesa dagli incendi ma anche per la attuazione di una corretta gestione del patrimonio forestale nazionale. La gestione del bosco, soprattutto nelle aree marginali, si traduce in un costo per il proprietario, non compensato da alcun reddito, per l’antieconomicità degli interventi di coltivazione e manutenzione. Di analoghi problemi soffrono in parte anche i boschi comunali, pari al 25 % del totale che spesso, per la critica situazione finanziaria dell’Ente locale cui appartengono, non vengono gestiti secondo specifici piani colturali e risentono dell’abbandono e del degrado.
Indipendentemente dalla forma di proprietà il bosco ha una valenza pubblica e collettiva per i diversi e fondamentali benefici ambientali, quali la riduzione della concentrazione di anidride carbonica, la conservazione della biodiversità e degli habitat, la regolazione del clima, l’equilibrio idrogeologico e la regimazione delle acque, l’aumento della fertilità dei suoli, il miglioramento del territorio in senso estetico e paesaggistico. Ne consegue che le risposte ai problemi evidenziati possono derivare solo da un orientamento della politica forestale teso alla mediazione tra gli interessi pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di carattere generale attraverso il soddisfacimento degli interessi particolari. In tale ambito si collocano i diversi provvedimenti adottati dalla politica comunitaria quali l’imboschimento delle superfici agricole con specie indigene, il miglioramento dei boschi nelle aree marginali e nelle aree protette, la protezione delle foreste contro gli incendi. Si tratta di programmi che, nel promuovere lo sviluppo complessivo del comparto forestale, tendono a migliorare anche le condizioni di vita degli operatori nelle zone disagiate, contribuendo a mantenere in esse un presidio umano di strategico significato per la tutela dell’ambiente. Naturalmente gli effetti delle politiche avviate potranno essere valutate solo nel lungo periodo.
Dopo questa necessaria premessa di carattere generale è possibile adesso analizzare i diversi fattori predisponesti degli incendi boschivi. Le caratteristiche della vegetazione, cioè del combustibile, influenzano in modo significativo sia l’innesco che l’evoluzione dell’incendio.
La facilità di accensione (infiammabilità) è direttamente correlata alle dimensioni del materiale legnoso, e in particolare al rapporto superficie-volume, in quanto materiali più piccoli si riscaldano prima e raggiungono in minor tempo la temperatura di accensione. La velocità di combustione è connessa al peso specifico, alla struttura e alle dimensioni dei vegetali, al contenuto di acqua, di oli essenziali o resine, all’ampiezza del comprensorio, all’età e allo stato vegetativo delle piante, al grado di pulizia del sottobosco. Alcune piante, dette pirofite passive, offrono una certa resistenza al passaggio del fuoco, per la corteccia di notevole spessore, come nel caso della quercia da sughero, o per caratteristiche chimiche, come le tamerici e l’erica. Altre piante, dette pirofite attive, avviano, dopo il passaggio del fuoco, importanti processi vitali, quali l’emissione di gemme dormienti o di rizomi, oppure l’apertura dei frutti per garantire una maggiore disseminazione.
I fattori del clima che hanno la maggiore influenza sugli incendi sono il vento, l’umidità e la temperatura. - Il vento rimuove l’umidità dell’aria e arreca un apporto addizionale di ossigeno, dirige il calore verso il nuovo combustibile e può diventare vettore, con il trasporto di tizzoni accesi, di nuovi focolai di incendio. Le caratteristiche del vento più significative per gli incendi sono la direzione e la velocità. La direzione determina la forma che l’incendio assume nel suo evolversi; la velocità del vento è la velocità di propagazione dell’incendio. - L’umidità, sotto forma di vapore acqueo, è sempre presente nell’aria e influisce sulla quantità di acqua presente nel combustibile vegetale; quanto minore è il contenuto di acqua nei combustibili tanto più facilmente essi bruciano. - La temperatura del combustibile e quella dell’aria che la circonda sono fattori chiave per la determinazione del modo in cui il fuoco si accende e si propaga, influendo direttamente sul tempo di infiammabilià dei materiali vegetali.
La morfologia del terreno influisce sugli incendi soprattutto con la pendenza e l’esposizione. - La pendenza favorisce l’avanzamento del fuoco verso le zone più alte attraverso il preriscaldamento della vegetazione a monte. In prossimità di un crinale il fronte del fuoco generalmente si arresta per il fenomeno della convezione che richiama aria in senso opposto dall’altro versante. - L’esposizione determina l’irraggiamento solare e quindi la temperatura e l’umidità; l’esposizione a sud-ovest determina le condizioni di maggiore calore e minore umidità.
Prescrizioni divieti e
sanzioni
La legge ha introdotto e ridefinito i divieti sui terreni percorsi dal fuoco e
le prescrizioni da osservare nelle aree e nei periodi a rischio di incendio,
stabilendo le sanzioni per i trasgressori. L’applicazione di tali norme è di
particolare importanza ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, anche
per gli effetti deterrenti nei confronti di comportamenti delittuosi.
L’intento del legislatore è
quello di prevenire le cause di incendio dovute al perseguimento di specifici
interessi, secondo la logica che ” l’incendio non paga”. Perché i vincoli
previsti possano essere applicati sulle aree incendiate è fondamentale il
censimento delle aree percorse dal fuoco, affinché siano rese note ed ufficiali.
Si riporta il testo dell’articolo 10 della Legge 353/2000:
Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco
non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio
per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere
pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal
presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo
periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti
salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data
precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale
data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni,
sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica
autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono
altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate
percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro
novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi
dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal
Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei
predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio
comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli
elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli
elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al
comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per
ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al
divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi
del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore
a euro 30,00 (lire 60.000) e non superiore a euro 61,00 (lire 120.000) e nel
caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica
una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,00 (lire 400.000) e non
superiore a euro 413,00 (lire 800.000).
4. Nel caso di trasgressioni al
divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli
percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma,
lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di
condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei
luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a
rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente
l’innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai
divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma non inferiore a euro 1.032,00 (lire 2.000.000) e non superiore a euro
10.329,00 (lire 20.000.000). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il
responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3
e 6.
7. In caso di trasgressioni ai
divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla
sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza,
dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio
dell’attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
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