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La legge
210 di tutela per chi acquista immobili in costruzione
Quando si acquistano immobili in costruzione ci si trova nella
condizione di dover versare delle somme anticipate sul prezzo di
compravendita secondo lo stato di avanzamento lavori di realizzazione
dell'immobile. Nel periodo che intercorre dunque tra l'inizio del "rapporto"
tra il costruttore e l'acquirente e il vero e proprio passaggio di
proprietà, l'acquirente si trova nella condizione di consegnare
all'impresario del denaro o patrimonio in altra forma (esempio: il
costruttore ritira in permuta un bene immobiliare quale il terreno o
l'appartamento dell'acquirente) per un immobile non ancora finito e sul
quale potrebbero esserci delle pendenze.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del D.Lgs. 20 giugno 2005 n.122 si è concluso l'iter promosso del
disegno di Legge n.38 cui è seguita la legge delega 210 relativa alla tutela
dei diritti di questo genere di compravendita: PRIVATO-COSTRUTTORE.
La legge, oltre a stabilire l'obbligo
del costruttore di contrarre e consegnare all'acquirente una polizza
assicurativa a copertura di eventuali danni per i vizi dell'immobile,
introduce l'obbligo di una garanzia fideiussoria sulle cifre versate
dall'acquirente nel caso in cui il costruttore sia sottoposto ad esecuzione
immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto di
compravendita. La garanzia deve essere prestata per tutta e non solo per
parte delle somme da garantire.
La legge prevede espressamente la
nullità del contratto nel caso il costruttore ometta di rilasciare la
polizza fideiussoria. E' importante specificare che la nullità può essere
richiesta solo dall'acquirente. Si esclude così la possibilità che il
costruttore non presti appositamente fideiussione per poter annullare il
contratto in caso di una nuova e più conveniente trattativa con altro
acquirente.
La sanzione della nullità del contratto
è da ritenersi applicabile anche quando la garanzia fideiussoria non
presenti tutte le caratteristiche richieste (garanzia per il totale della
somma, garanzia con previsione di rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, garanzia prestata solo dai soggetti
previsti dalla legge).
Alcune ulteriori precisazioni:
La nuova normativa si applica sia per
gli immobili destinati ad uso abitativo sia per quelli destinati ad uso
diverso, è dunque indifferente la destinazione d'uso dell'immobile. Si
applica agli immobili che non siano ancora ultimati. Sono da considerarsi
tali quegli immobili per i quali non è ancora possibile il rilascio del
certificato di agibilità.
Le imprese di costruzione più "solide",
quelle di lunga tradizione, davano già, prima della legge, tutte le garanzie
del caso da essa previste. La nuova normativa avrà dunque l'effetto di
ripulire il mercato da tutti coloro che si sono improvvisati costruttori in
questi ultimi anni di crisi degli altri settori di produzione o
investimento.
A cura di:
Gianni Tognotti
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