La disciplina del
trattamento di fine rapporto (Tfr), in attesa della
preannunciata riforma, è contenuta nell'art. 2120
c.c. nel testo modificato dall'art. 1 della legge n.
297/1982.
Gli ultimi sei commi del suddetto articolo regolamentano
il diritto dei prestatori di lavoro dipendente di
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro,
un'anticipazione del Tfr per un importo non superiore al
70% del trattamento maturato al momento della richiesta.
L'anticipazione eventualmente concessa viene detratta
dal trattamento di fine rapporto e assoggettata al
trattamento fiscale previsto per tale prestazione con
esenzione totale dall'imponibile contributivo.
La disciplina vigente in materia di anticipazioni del
Tfr non è attualmente applicabile ai dipendenti delle
Pubbliche amministrazioni (indennità di buonuscita e
indennità premio di servizio) in quanto la normativa
specifica non prevede liquidazioni anticipate delle
prestazioni prima della definitiva cessazione dal
servizio.
Il diritto all'anticipazione è escluso per i dipendenti
di aziende in Cigs per crisi aziendale (legge n.
675/1977). Secondo la giurisprudenza l'esclusione opera
anche con riferimento a tutte le altre cause di
intervento della Cigs (ristrutturazione, riconversione e
riorganizzazione aziendale) (Cass. 15 luglio 1995, n.
7710).
Requisiti del
lavoratore e motivazioni
La concessione di anticipazioni costituisce un vero e
proprio diritto soggettivo del lavoratore sulle somme
maturate e accantonate solo se ricorrono i presupposti
di carattere oggettivo e soggettivo previsti dalla norma
citata.
I requisiti oggettivi richiesti dalla legge sono:
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• |
aver maturato
almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro. L'anzianità di servizio matura
anche nell'ipotesi di trasferimento del
lavoratore da una società all'altra dello stesso
gruppo, purché in tale occasione non gli venga
liquidato il Tfr; |
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non aver
richiesto in precedenza altre anticipazioni; |
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essere
occupati in aziende con almeno 25 dipendenti (la
legge, come vedremo, imponendo all'accoglibilità
delle domande il limite massimo del 4% del
totale dei dipendenti, richiede una presenza di
questi nella misura di almeno 25 unità) (Cass. 6
marzo 1992, n. 2749). |
Le condizioni
giustificative della richiesta di anticipazione del
Tfr sono:
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spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche; |
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acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile; |
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spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi parentali e formativi (nuove ipotesi di
ammissibilità introdotte dall'art. 3 della legge
n. 53/2000). |
Limiti di
accoglimento delle richieste
Le richieste di anticipazione del Tfr sono soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10% degli aventi
diritto e, comunque, del 4% del numero totale dei
dipendenti.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi e dai patti individuali. I
contratti collettivi possono, altresì, stabilire criteri
di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione (art. 2120, c. 11, c.c.).
Tale disposizione consente ai contratti collettivi o
individuali di estendere la possibilità di anticipazione
del Tfr al di fuori delle ipotesi minimali previste
dall'art. 2120 c.c. con il solo limite che l'anticipo
non superi quanto effettivamente accantonato da parte
del datore di lavoro.
Nella prassi di tutti i giorni è infatti frequente,
specie nelle aziende medio piccole, la concessione da
parte del datore di lavoro di anticipazioni al di fuori
dei presupposti minimi di legge e anche in più occasioni
per lo stesso lavoratore.
Nell'eventualità di accordi o patti individuali o
collettivi migliorativi per il lavoratore le condizioni
minime di legge e le giustificazioni per la concessione
dell'anticipazione possono quindi essere superate,
mantenendo peraltro per tali anticipazioni l'esenzione
contributiva e il particolare trattamento fiscale
previsto dalla legge per il trattamento di fine
rapporto.
Documentazione
Una delle fattispecie più ricorrenti di richiesta di
anticipazione del Tfr è quella prevista per l'acquisto
della prima casa per sé o per i figli.
Per prima casa si intende un immobile destinato alla
normale residenza ed abitazione del lavoratore e della
sua famiglia.
Riguardo alla necessità di documentare con atto
notarile la richiesta di anticipazione per l'acquisto
della prima casa, si segnala una importante decisione
della Corte Costituzionale (sentenza 5 aprile 1991 n.
142), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge n. 297/1982 nella parte in cui
non prevede la possibilità di concessione
dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere
comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.
In effetti la norma prevedeva la concessione
dell'anticipazione solo nell'ipotesi di acquisto di
prima casa documentato con atto notarile.
Tale limitazione, di fatto, consentiva l'accesso a tale
strumento a quei lavoratori che già avevano
disponibilità sufficienti per l'acquisto definitivo. Non
solo pertanto non erano avvantaggiati i lavoratori
dotati di minor disponibilità economiche, ma non era
neppure garantita la parità di opportunità perché la
circostanza che per alcuni lavoratori l'anticipazione
del trattamento di fine rapporto fosse determinante per
l'acquisto dell'alloggio costituiva una discriminante
negativa rispetto a quei lavoratori che, anche senza
l'anticipazione, erano in grado di effettuare l'acquisto
stesso.
Sulla scorta di tale decisione si deve perciò consentire
l'anticipazione del Tfr, anche in mancanza di atto
notarile, qualora sia dimostrata la serietà e
attendibilità dell'operazione di acquisto
dell'abitazione.
Tale è il caso, secondo i giudici della Corte
Costituzionale, anche dell'acquisto in itinere
dimostrabile mediante atti o documenti probanti
(preliminare di compravendita, partecipazione a
cooperativa edilizia, costruzione dell'immobile su suolo
proprio con concessione edilizia).
Ipotesi di
ammissibilità
Il diritto all'anticipazione del Tfr per l'acquisto
della prima casa sussiste, fermo restando i presupposti
oggettivi sopra richiamati, anche nel caso:
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l'acquisto
non sia effettuato direttamente dal lavoratore
richiedente, che potrebbe già essere
proprietario della propria abitazione, ma sia
effettuato da un figlio e la richiesta di
anticipazione sia giustificata dalla necessità
di quest' ultimo di disporre del relativo
importo (Cass. 8 luglio 1997, n. 6189); |
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• |
dall'atto di
compravendita risulti come acquirente la sola
moglie del lavoratore richiedente
l'anticipazione, qualora sussista il regime di
comunione legale dei beni (Cass. 3 dicembre
1994, n. 10371); |
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• |
l'acquisto
della prima casa sia effettuato da socio di
cooperativa edile, il quale abbia ottenuto
l'assegnazione dell'alloggio (Trib. Milano 23
maggio 1985); |
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• |
di
costruzione della prima casa in economia su
suolo proprio (Corte Cost. 5 aprile 1991, n.
142); |
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• |
l'acquisto
della casa venga effettuato in luogo diverso da
quello in cui il lavoratore risiede o lavora,
ove, in considerazione della vicinanza e delle
caratteristiche della località prescelta si
debba escludere che la detta casa possa essere
utilizzata come "casa di week end" (Trib. Milano
8 maggio 1985); |
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• |
la richiesta
sia effettuata dopo l'accensione di un mutuo
ipotecario per l'acquisto della prima casa a
patto che il pagamento della somma, anche
residua, sia di importo superiore o equivalente
a quanto si intende richiedere a titolo di
anticipazione (Pret. Ravenna 23 agosto 1996).
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Non sono, al
contrario, da ritenersi sussistenti i presupposti
per la concessione dell'anticipazione nei seguenti casi:
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• |
lavori di
ristrutturazione, manutenzione e ampliamento
delle case già di proprietà (Pret. Como 29
aprile 1983); |
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• |
pagamento di
debiti per evitare l'espropriazione della casa (Pret.
Firenze 8 giugno 1983); |
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• |
possesso da
parte del richiedente di altre abitazioni a lui
intestate, anche se date in locazione o
acquistate in località residenziali a titolo di
investimento; |
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• |
acquisto di
immobili in rapporto di pertinenza con
l'abitazione stessa (box, garage, ecc.); |
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• |
tra la
richiesta di anticipazione e l'acquisto deve
sussistere un nesso funzionale e quindi non può
essere finanziata una richiesta avanzata dopo un
periodo di tempo tale da ritenere interrotto
tale nesso (Cass. 4 febbraio 1993, n. 1379). |
Da considerare,
infine, che non può essere considerato come elemento
indicativo della legittimità della richiesta la
possibilità di accedere ai benefici fiscali per
l'acquisto della prima casa in quanto le motivazioni
alla base di tale agevolazione sono diverse da quelle
previste per la concessione della anticipazione sul
trattamento di fine rapporto.
Inadempimento
del lavoratore
Qualora il lavoratore che ha ottenuto l'anticipazione si
renda inadempiente agli obblighi di legge o di contratto
in quanto non utilizzi l'anticipazione per le finalità
indicate nella richiesta o non produca la documentazione
che comprovi il definitivo acquisto della casa, vige
l'obbligo di restituzione al datore di lavoro del Tfr
anticipato (Trib. Firenze 30 settembre 1983, Pret.
Napoli 4 aprile 1986).
Previdenza
complementare
In relazione alla quota di Tfr destinato alla previdenza
complementare, è prevista la possibilità di richiedere
l'anticipazione in caso di iscrizione al Fondo da almeno
otto anni, secondo modalità stabilite dal Fondo stesso.
Ai fini del requisito dell'anzianità di iscrizione si
computano tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per
i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto
della posizione individuale (art. 7, c. 4, D.Lgs. n.
124/1993 e art. 58, c. 8, legge n. 144/1999).
N.B.:per
opportuna conoscenza si precisa che lo schema di decreto
legislativo di attuazione della previdenza
complementare, non ancora approvato, prevede il diritto
del lavoratore aderente alle forme pensionistiche
complementari di richiedere un'anticipazione della
posizione individuale maturata, decorsi otto anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 50% per:
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• |
acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i
figli, documentato da atto notarile; |
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• |
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia sulla prima casa di
abitazione. |
Domanda
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore
avente diritto, per iscritto, al datore di lavoro,
producendo a corredo idonea documentazione comprovante
l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa
nonché atto notorio attestante, sotto la propria
responsabilità, che lo stesso richiedente (e il figlio,
nel caso di prima casa di quest'ultimo) non risulta
essere proprietario o comproprietario di altre
abitazioni ovunque ubicate.
Fac-simile di
richiesta
Oggetto:
richiesta di anticipo del Tfr
Il sottoscritto
dipendente (cognome e nome),(luogo e data di
nascita),(residenza),(sede, ufficio, reparto), (data di
assunzione), (codice fiscale),
avendone titolo,
chiede
così come previsto
dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297,
l''anticipazione sul Tfr (trattamento di fine rapporto)
nella misura del ………. , per le seguenti
necessità:
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• |
acquisto
della prima casa di abitazione |
a tal proposito,
allega (o autocertifica):
- certificato di residenza in carta semplice;
- atto notorio dal quale risulti che l'intestatario
dell'immobile non è proprietario di altre case di
abitazione, che ciò risulta anche dal quadro del modello
unico e che il dipendente non ha in corso pratiche
vincolanti totalmente o in parte il pieno utilizzo del
Tfr (ad esempio: cessioni del quinto, vincoli
giudiziari, fidejussioni bancarie, ecc...);
- rogito notarile comprovante l'acquisto dell'immobile
in data successiva all'entrata in vigore della legge 29
maggio 1982 n. 297;
- preliminare di compravendita in copia autentica;
- concessione edilizia, copia fatture acquisto materiali
e spese sostenute per la costruzione (in caso di lavori
in economia);
- atto di assegnazione della Cooperativa, con estremi
del titolo di proprietà e della Concessione edilizia;
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• |
spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari
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a tal proposito,
allega (o autocertifica):
- certificazione medica rilasciata o confermata dalle
competenti strutture pubbliche con la quale viene
confermata, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio
1982 n. 297, la straordinarietà della spesa per terapie
e interventi;
- fattura comprovante le spese o preventivo.
Distinti saluti.
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