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INFORMAZIONI SULLE DETRAZIONI FISCALI:
1) Detrazione 36% per installazione di termocamini e stufe con Rendimento
termico non inferiore al 70%
2) Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica
Detrazione 36%
1) Detrazione 36% per installazione di termocamini e stufe con
Rendimento termico non inferiore al 70%
Fino al 31 dicembre 2011 è possibile usufruire una detrazione del 36%
sull’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF o IRE) per gli interventi finalizzati al
risparmio energetico attraverso l’installazione di impianti per lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.
Chi, nell’ambito di interventi di ristrutturazione, manutenzione e
recupero dell’edilizia residenziale, effettua interventi finalizzati al
risparmio energetico attraverso l’installazione di termocamini oppure
stufe che presentano un rendimento termico non inferiore al 70% può
usufruire di agevolazioni fiscali (rif. art. 1 della legge 27/12/1997,
n.449, e successive modificazioni).
Esempio
Acquisto ed installazione di un termocamino o di una stufa a legna e/o
pellets completo di rivestimento in marmo o ceramica.
• Spesa sostenuta (IVA compresa) 2.500,00 euro
• Sconto fiscale 36% (da ripartire in 10 anni) -900,00 euro
• Spesa effettiva, al netto della detrazione 1.600,00 euro
CHI PUO’ USUFRUIRE DEI BENEFICI
Possono usufruire degli incentivi tutti i contribuenti che pagano
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF o IRE) possessori o
detentori di una o più abitazioni anche rurali.
Possessore: proprietario, usufruttuario, nudo proprietario,
titolare del diritto d’abitazione, titolare del diritto d’uso
Detentore: inquilino, comodatario
LE OPERE AMMESSE
l’acquisto e la posa in opera di un termocamino o di una stufa a legna
e/o pellets che presenti un rendimento termico (misurato con metodo
diretto) non inferiore al 70% anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, con collegamento a canna fumaria già esistente.
Sono ammessi anche la realizzazione di una canna fumaria e/o di un
comignolo e casi di interventi più ampi di restauro e risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia.
LE CONDIZIONI E I LIMITI
La Legge 449/97 prevede di poter detrarre dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF o IRE) il 36% delle spese “effettivamente”
sostenute per l’acquisto e la posa in opera del termocamino o della
stufa prescelta, al netto di altre forme di incentivazione pubblica:
le spese devono essere sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre
2011;
tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro per ciascuna proprietà
immobiliare e per ciascuno dei soggetti, possessori o detentori
dell’immobile, che effettivamente sostiene i costi;
la detrazione fiscale del 36%, va ripartita in 10 quote annuali costanti
e di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta; per i soggetti di età non
inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita,
rispettivamente, in 5 e 3 quote annuali;
la legge stabilisce, inoltre, che ciascuna quota annuale non potrà
superare l’imposta dovuta dal contribuente per quell’anno, non si potrà
andare cioè in credito d’imposta.
COME SI EFFETTUA LA DETRAZIONE
Ciascun contribuente dovrà effettuare la detrazione direttamente sulla
propria dichiarazione dei redditi;
Il Ministero delle Finanze ha istituito un apposito NUMERO VERDE:
848800444.
Consultare la banca dati del sito www.finanze.it oppure
www.agenziaentrate.it
LE SPESE AMMISSIBILI
Concorrono alla detrazione del 36% dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF o IRE) le seguenti voci di spesa:
• Progettazione lavori
• Acquisto materiali, compreso termocamino o stufa e accessori
• Esecuzione dei lavori, posa in opera
• Altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento
• Perizie e sopralluoghi
• Relazioni di conformità
• IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessione,
autorizzazioni, denuncie
• d’inizio lavori
• Oneri d’urbanizzazione
• Altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli
interventi e il rispetto degli adempimenti necessari ad usufruire della
sgravio fiscale
• Studio di fattibilità tecnico-economico
• Contratto fornitura elettrica cantiere.
• E’ ammessa la detrazione del 36%, sia pure limitatamente alle spese
documentate, per l’acquisto dei materiali e delle apparecchiature
utilizzati per l’installazione.
• Non sono ammesse a detrazioni voci quali interessi passivi, spese di
trasloco e di custodia di mobili ecc.
E’ AMMESSA L’AUTOCERTIFICAZIONE
La documentazione da inviare insieme alla richiesta di detrazione
può essere sostituita da una semplice dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, come meglio specificato di seguito.
COME FARE
1) PRIMA DI INIZIARE
Munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e delle relative
abilitazioni amministrative. In base ai lavori da seguire, potrebbe
rendersi necessaria: concessione edilizia o autorizzazione dei lavori;
semplice denuncia di inizio attività; relazione tecnica; delibera
dell’assemblea condominiale; dichiarazione di consenso del proprietario.
Si consiglia di contattare il competente Ufficio Tecnico Comunale.
Prima di iniziare i lavori, compilare ed inviare al Centro Operativo di
Pescara (in Via Rio Sparto n. 21, 61500 Pescara) l’apposito modulo
predisposto dall’ Agenzia delle Entrate (reperibile in cartoleria,
gratuitamente presso gli Uffici delle Entrate o sul sito
www.agenziaentrate.it/modulistica) e una dichiarazione sostitutiva
d’atto notorio, esente da imposta di bollo, nella quale si dichiari di
essere in possesso della seguente documentazione:
• Permessi comunali;
• Ricevute di pagamento ICI dal 1997 (se dovute e anche se il pagamento
• è avvenuto in ritardo);
• Domanda d’accatastamento (se necessario);
• Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed
eventuale dichiarazione di consenso del proprietario (se necessario);
• Delibera assemblea condominiale (se l’intervento è effettuato su parti
comuni dell’edificio);
• Tabella dei millesimi (se in condominio).
• Attestazione del produttore/fornitore che il termocamino o la stufa ha
le caratteristiche richieste dalla legge (resa termica non inferiore al
70%).
• Se si vuole, si può scegliere di allegare direttamente tale
documentazione al modulo di richiesta.
Se previsto dalla legislazione in materia di
sicurezza del lavoro e di contribuzione, comunicare all’A.S.L. con
lettera raccomandata A.R.:
• Ubicazione dei lavori;
• Data d’inizio attività;
• Dati del cliente committente;
• Natura dei lavori;
• Nominativo impresa esecutrice;
2) AL MOMENTO DI PAGARE
Il pagamento delle spese va fatto esclusivamente tramite BONIFICO
BANCARIO
riportante :
• Causale del versamento;
• Codice fiscale di tutti i contribuenti che intendono fruire della
sgravio fiscale; in caso di condominio, codice fiscale del condominio o
dell’amministratore o del condominio che effettua il pagamento.
3) A FINE LAVORI
1. Conservare: documentazione, fatture, ricevute (in particolare le
ricevute del bonifico bancario);
2. Nei dieci anni successivi ricordarsi di effettuare sulla propria
dichiarazione dei redditi la detrazione fiscale per la quota.
PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU’:
• Regolamento del Ministero delle Finanze (D.M. 18/02/98 n° 41 GURI 60
del
• 13/03/98);
• Circolare n°57/E del 24/02/98 dei Ministeri delle Finanze e dei Lavori
Pubblici
• (GURI 60 del 13/03/98);
• Circolare dei Ministeri delle Finanze e di Lavori Pubblici, n° 121/E
del 11
• maggio 1998, riportante ulteriori importanti chiarimenti e
semplificazioni sulle
• procedure da seguire;
• Legge Finanziaria 2000-2001-2002-2003-2004;
• Legge n° 47 del 27 febbraio 2004 di conversione de l decreto legge
355/03
• (G.U. 48/04).
• Il Ministero delle Finanze ha istituito un apposito NUMERO VERDE per
fornire
• ai contribuenti tutte le informazioni necessarie: 848800444.
• Consultare la banca dati del sito www.agenziaentrate.it oppure
www.finanze.it
2) Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica
Sono ammessi a detrazione del 55% interventi per:
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti attraverso miglior
isolamento, e
- comunque attraverso il conseguimento di un indice di prestazione
energetica (EPi) inferiore del 20% rispetto ai limiti introdotti dal
DlgS 192/05 per la nuova edilizia (max detrazione = 100.000 Euro)
- Ristrutturazione di edifici esistenti per quanto riguarda la
coibentazione conl’esterno, ossia infissi, isolamento, coperture,
pavimenti (max detrazione = 60.000 Euro).
- Sostituzione, integrale o parziale in edifici esistenti, di impianti
di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di
calore ad alta efficienza o con impianti termici a bassa entalpia (max
detrazione = 30.000 Euro)
- Installazione di sistemi solari termici in edifici esistenti (max
detrazione = 60.000 Euro)
QUALI SONO LE SPESE DETRAIBILI?
Il Decreto attuativo indica tra le spese detraibili, oltre a quelle
necessarie per l’acquisto del bene, quelle relative a:
• prestazioni professionali sostenute per acquisire la certificazione
energetica
• richiesta per fruire del beneficio e le spese di progettazione
dell’impianto
• spese impiantistiche sostenute per le opere edilizie funzionali alla
realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.
CHI PUO' BENEFICIARE?
Persone fisiche, professionisti, società, 55% delle spese rimaste a
carico del beneficiario**, detratta dall’imposta lorda, per quote
annuali di pari importo suddivise obbligatoriamente per un periodo di
5anni, fino a concorrenza dei limiti massimi di detrazione indicati per
ciascuna tipologia di intervento.
** la detrazione è cumulabile con detrazioni Regionali o locali.
QUALI DOCUMENTI?
Devono essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA
attraverso il sito internet http://finanziaria2009.acs.enea.it/
ottenendo ricevuta informatica:
• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di
qualificazione energetica (ove richiesti)
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
• certificazione CE dell’apparecchio, che attesti il rispetto dei
requisiti di legge (tale certificato deve essere in possesso di chi fa
la richiesta, ma non deve essere spedito).
Per l’ottenimento della detrazione del 55% è richiesta una dichiarazione
stilata da un tecnico abilitato alla progettazione di impianti e di
edifici (Asseverazione).
I DOCUMENTI DA FORNIRE AL TECNICO PER ASSEVERAZIONE
Per le caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o
impianti geotermici a bassa entalpia:
• Dichiarazione di rendimento del produttore della caldaia
• Certificazione CE della caldaia (90/396/CE e 92/42/CE)
• Nel caso in cui si parli di impianti di climatizzazione invernale
inferiore ai 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una serie
di documenti forniti direttamente dal produttore degli apparecchi
installati
Per i sistemi solari termici:
• Garanzia 5 anni di collettori e serbatoi solari
• Garanzia 2 anni su elettronica e altri componenti
• Certificazione secondo la Norma UNI EN 12975 (o equivalente) dei
pannelli solari.
ENTRO QUANDO PRESENTARLI?
Sono detraibili le spese di tutti gli interventi sostenute entro il
31.12.2009
Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione
all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello in cui sono state sostenute le spese, pertanto le prime
comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90
giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le
spese.
LA PROCEDURA
Procedura di richiesta della DETRAZIONE al 55% in 5 ANNI
1. pagamento delle fatture esclusivamente tramite bonifico bancario, con
evidenziati:
• la causale del versamento
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è effettuato.
2. per interventi effettuati in edifici condominiali, copia della
delibera assembleare e della tabella millesimale.
3. per interventi è effettuati da un affittuario, dichiarazione di
consenso del proprietario dell’unità immobiliare (locatario)
4. dati catastali dell’immobile o domanda di accatastamento
5. copie delle ricevute di pagamento dell’ICI degli ultimi anni.
6. Per sostituzioni di caldaie, pompe di calore ad alta efficienza,
impianti geotermici a bassa entalpia, occorre produrre un “ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE ENERGETICA”, firmato da un Tecnico
abilitato (Progettista), secondo il criterio seguente:
6.1 Se esiste la certificazione energetica Regionale, o un Regolamento
di Certificazione energetica Comunale (ma solo se introdotto dal Comune
prima del 8 Ottobre 2005): “ATTESTATO di Certificazione energetica
Regionale/Comunale dell’edificio”, compilato e rilasciato da un Tecnico
abilitato (indicato dalla Regolamentazione regionale o comunale)
6.2 se non esiste la Certificazione energetica Regionale o comunale:
“ATTESTATO di Qualificazione energetica (“ALLEGATO A” al Decreto 19
Febbraio 2007 ) compilato e firmato da un Tecnico abilitato
(Ingegnere,Architetto, Geometra o Perito iscritto all’Albo come
Progettista)
7. Dichiarazione di ASSEVERAZIONE dell’opera rilasciata da un Tecnico
abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito iscritto all’Albo
come Progettista), o dal Direttore lavori.
7.1 Per sostituzioni di potenza complessivamente inferiore a 100 kW
l’ASSEVERAZIONE può essere sostituita da:
- dichiarazione del produttore della caldaia che l’apparecchio raggiunga
o superi il rendimento al 100 % del carico previsto dalla normativa
vigente.
- dichiarazione del produttore della pompa di calore o impianto
geotermico a bassa entalpia che l’apparecchio raggiunga il COP previsto.
certificazione CE (per 90/396/CEE e 92/42/CEE) degli apparecchi.
8. Trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando
previsto
Documentazione da conservare per tutto il periodo in cui è esperibile
l’attività di accertamento da parte del fisco:
– Certificato del produttore della caldaia, pompa di calore, impianto
geotermico oppure l’asseverazione del tecnico
– Certificato CE dell’apparecchiatura installata
– Certificazione energetica nelle regioni in cui è già stata introdotta
oppure la qualificazione energetica (allegato A) ove prevista
– Scheda informativa sugli interventi eseguiti (allegato E o F)
– Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate
– Ricevuta informatica rilasciata dal sito internet
– Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta di
bonifico attraverso la quale è stato effettuato il pagamento.
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