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Imposta di registro

E' un'imposta indiretta, disciplinata dal d.p.r. 131/86, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che si applica ad alcuni atti giuridici al momento della loro annotazione in pubblici registri tenuti presso l'ufficio del registro. Il fine dell'annotazione è di consentire l'accertamento dell'esistenza legale e giuridica degli atti, di conferire la data certa alle scritture private (art. 2704 c.c.) e di poter provare il contenuto degli stessi.

 
Chi la deve pagare

L'imposta di registro si paga in misura proporzionale quando si compra un immobile da un privato, oppure da un'impresa che non sia quella costruttrice, né esista al solo scopo di comprare e vendere immobili, né abbia solo effettuato lavori di ristrutturazione. Se invece si acquista da un impresa che rientra negli ultimi tre casi appena elencati (nei quali è previsto il pagamento dell'Iva) si paga solo forfettariamente un'imposta di registro fissa di 168 euro (dal 1.2.2005). La tassa di solito è a carico di chi compra, anche se venditore e compratore possono accordarsi per pagarne metà ciascuno.

 
Quanto pagare

L'imposta di registro si paga in proporzione al prezzo dell'acquisto. L'aliquota (cioè la percentuale) cambia a seconda dei casi:

 
  • l'aliquota è del 3% sul prezzo dell'immobile indicato nel rogito per chi gode dell'agevolazione per la "prima casa" se il venditore dell'immobile non è soggetto all'IVA;
  • anche chi non gode di questa agevolazione paga la stessa aliquota del 3% quando l'immobile è di interesse storico, artistico o archeologico (è cioè "vincolato", in base alla legge sulla tutela del patrimonio storico e artistico).
Si deve pagare il 7% in tutti gli altri casi.
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