Vendite & Affitti TuttoCasa L'ospitalità La cultura La valle Lo sport Mappa del sito
Imposte per i non residentiGli immobili
di cui si ha solo la nuda proprietà
Le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al
proprietario o all'affittuario del terreno ed effettivamente adibite ad usi
agricoli
Gli immobili con licenza di restauro, ristrutturazione edilizia o
risanamento conservativo, che per queste ragioni non vengono utilizzati
Le parti comuni condominiali se la quota parte di reddito del singolo
condominio non supera i 25,82 euro
Gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio del culto
Gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche
ed emeroteche aperti al pubblico, se al proprietario non deriva alcun
reddito per tutto l'anno.
Spese detraibili
Un contribuente non residente,
proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire
della deduzione Irpef prevista per l'abitazione principale, in quanto questa
è concessa solo se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e
il contribuente vi abita.
Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d'imposta del 19 per cento
degli importi pagati per:
gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui
agrari, nel limite dei redditi dichiarati per terreni oggetto del mutuo
gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui contratti per
l'acquisto dell'abitazione principale e, se stipulati entro il 1992, quelli
per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale. Il diritto
alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui per
l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come
abitazione principale: pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno
la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della
detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il
cambiamento di residenza
gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui stipulati nel corso
del 1997 per l'esecuzione di interventi di recupero e di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili.
Le addizionali regionale e comunale all'Irpef
Al fine di dare inizio al decentramento fiscale finalizzato alla
trasformazione in senso federale dello Stato sono state istituite le
addizionali regionale e comunale all'Irpef. La prima è in vigore dal 1998 e
la seconda dal 1999. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale
e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel
territorio dello stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta
dovuta l'Irpef.
Come si calcolano
I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale
calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito
complessivo determinato ai fini dell'Irpef stessa.
L'addizionale regionale potrà essere fissata da ciascuna regione con proprio
provvedimento fino all'aliquota massima dell'1,4%, da pubblicare sulla G.U.
non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si
riferisce.
L'addizionale comunale è composta da due aliquote: una, di
compartecipazione, uguale per tutti i Comuni da stabilire con decreti del
Ministro dell'Economia e delle Finanze; l'altra variabile da Comune a Comune
con un incremento massimo dello 0,2% all'anno.
Come si pagano
Per i non residenti la determinazione
e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei
redditi.
Iva
La compravendita di immobili è soggetta a un diverso tipo di tassazione in
base alla figura del venditore. Si applica l'Iva quando il venditore è:
un'impresa costruttrice
un'impresa che esercita in via esclusiva o principale l'attività di
compravendita immobiliare
un'impresa che ha eseguito interventi di recupero edilizio secondo quanto
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge
457/78.
L'aliquota da applicare varia in base al tipo di immobile:
4% se si tratta dell'abitazione
principale - cosiddetta "prima casa" - e non di lusso
10% per un immobile utilizzato come residenza secondaria
20% per l'abitazione di lusso e per tutti gli immobili a destinazione non
abitativa
Per gli immobili diversi dalle abitazioni (ad esempio uffici e negozi), il
trasferimento è soggetto ad Iva se il venditore ha detratto l'Iva in
occasione del precedente acquisto.
Imposte di registro, ipotecarie e catastali
Acquisto da un privato: per l'acquisto dell'abitazione principale da
un privato l'imposta di registro si applica con l'aliquota del 3%. Inoltre
sono dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 168 euro
(dal 1.2.2005) ciascuna, per un ammontare complessivo di 336 euro (dal
1.2.2005). Per un immobile utilizzato come residenza secondaria l'imposta di
registro si applica con l'aliquota del 7%, mentre le aliquote delle imposte
ipotecarie e catastali sono rispettivamente pari al 2% e all'1%.
Acquisto da una società: in questo caso l'acquisto della prima casa
(oltre all'Iva nella misura del 4%) è soggetto all'imposta di registro,
ipotecarie e catastali di 168 euro (dal 1.2.2005) ciascuna, per un totale di
504 euro (dal 1.2.2005). La registrazione deve essere richiesta dai notai
entro 20 giorni dalla data dell'atto.
Per le altre abitazioni (oltre all'Iva nella misura del 10%), l'imposta di
registro si applica nella misura fissa di 168 euro (dal 1.2.2005), l'imposta
ipotecaria con l'aliquota del 2% e quella catastale con l'aliquota dell'1%.
|
|
Pagina precedente |