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Imposte per i non residenti

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d'imposta (cioè per almeno 183 giorni), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.
Non si considerano non residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Qui di seguito alcune specificazioni sulle principali imposte sugli immobili. Nel caso dell'ICI non sono previste disposizioni particolari, e rimandiamo alla scheda principale.

Irpef sugli immobili
Le addizionali regionale e comunale all'Irpef
Iva
Imposte di registro, ipotecaria e catastale


Irpef sugli immobili

I redditi di terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato sono tassabili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti. Nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione, nella stessa sono previste le misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.
I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

dell'80% per i redditi domenicali
del 70% per i redditi agrari
del 5% per i redditi dei fabbricati

L'Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento. Per potere dichiarare l'immobile si deve conoscere la rendita catastale che può essere ricavata dal contratto di acquisto o richiesta all'Ufficio del Territorio del luogo in cui è situato l'immobile; se l'immobile non è accatastato può essere indicata la rendita presunta, cioè quella attribuita a fabbricati similari.
In ogni caso:

gli immobili che hanno perso le caratteristiche di ruralità devono essere accatastati e quindi sono soggetti a Irpef
gli immobili di nuova costruzione devono essere dichiarati dal momento in cui possono essere utilizzati per l'uso a cui sono destinati
per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale. Per il contribuente residente all'estero, questo aumento non si applica per uno degli immobili tenuti a disposizione.

Gli immobili che non devono essere dichiarati
 

Gli immobili di cui si ha solo la nuda proprietà
Le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al proprietario o all'affittuario del terreno ed effettivamente adibite ad usi agricoli
Gli immobili con licenza di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, che per queste ragioni non vengono utilizzati
Le parti comuni condominiali se la quota parte di reddito del singolo condominio non supera i 25,82 euro
Gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio del culto
Gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico, se al proprietario non deriva alcun reddito per tutto l'anno.

Spese detraibili
 

Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l'abitazione principale, in quanto questa è concessa solo se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e il contribuente vi abita.

Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d'imposta del 19 per cento degli importi pagati per:

gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari, nel limite dei redditi dichiarati per terreni oggetto del mutuo
gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, se stipulati entro il 1992, quelli per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale. Il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale: pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento di residenza
gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui stipulati nel corso del 1997 per l'esecuzione di interventi di recupero e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.


Le addizionali regionale e comunale all'Irpef

Al fine di dare inizio al decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso federale dello Stato sono state istituite le addizionali regionale e comunale all'Irpef. La prima è in vigore dal 1998 e la seconda dal 1999. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.
 

Come si calcolano


I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef stessa.
L'addizionale regionale potrà essere fissata da ciascuna regione con proprio provvedimento fino all'aliquota massima dell'1,4%, da pubblicare sulla G.U. non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.
L'addizionale comunale è composta da due aliquote: una, di compartecipazione, uguale per tutti i Comuni da stabilire con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze; l'altra variabile da Comune a Comune con un incremento massimo dello 0,2% all'anno.
 

Come si pagano
 

Per i non residenti la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

Iva

La compravendita di immobili è soggetta a un diverso tipo di tassazione in base alla figura del venditore. Si applica l'Iva quando il venditore è:
un'impresa costruttrice
un'impresa che esercita in via esclusiva o principale l'attività di compravendita immobiliare
un'impresa che ha eseguito interventi di recupero edilizio secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge 457/78.

L'aliquota da applicare varia in base al tipo di immobile:
 

4% se si tratta dell'abitazione principale - cosiddetta "prima casa" - e non di lusso
10% per un immobile utilizzato come residenza secondaria
20% per l'abitazione di lusso e per tutti gli immobili a destinazione non abitativa

Per gli immobili diversi dalle abitazioni (ad esempio uffici e negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva se il venditore ha detratto l'Iva in occasione del precedente acquisto.

Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Acquisto da un privato: per l'acquisto dell'abitazione principale da un privato l'imposta di registro si applica con l'aliquota del 3%. Inoltre sono dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 168 euro (dal 1.2.2005) ciascuna, per un ammontare complessivo di 336 euro (dal 1.2.2005). Per un immobile utilizzato come residenza secondaria l'imposta di registro si applica con l'aliquota del 7%, mentre le aliquote delle imposte ipotecarie e catastali sono rispettivamente pari al 2% e all'1%.

Acquisto da una società: in questo caso l'acquisto della prima casa (oltre all'Iva nella misura del 4%) è soggetto all'imposta di registro, ipotecarie e catastali di 168 euro (dal 1.2.2005) ciascuna, per un totale di 504 euro (dal 1.2.2005). La registrazione deve essere richiesta dai notai entro 20 giorni dalla data dell'atto.
Per le altre abitazioni (oltre all'Iva nella misura del 10%), l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 168 euro (dal 1.2.2005), l'imposta ipotecaria con l'aliquota del 2% e quella catastale con l'aliquota dell'1%.

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