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IVA sugli immobili

Imposta sul valore aggiunto
(Iva): imposta indiretta, disciplinata dal d.p.r. 633/72, che si applica sulle cessioni di beni, ad esempio una qualsiasi vendita al dettaglio e le prestazioni di servizi come la spedizione di un pacco con un corriere privato, effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sull'importazioni da chiunque effettuate.

 
Chi la deve pagare

L'Iva si applica alle compravendite di fabbricati a destinazione abitativa quando il venditore è:

 
  • un'impresa costruttrice.
    Per impresa costruttrice deve intendersi anche quella che occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla rilevando che l'esecuzione materiale dei lavori sia affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese. In tale categoria sono comprese anche le società cooperative che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.
  • un'impresa che esercita in via esclusiva o principale l'attività di compravendita immobiliare.
    Per impresa che ha come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati deve considerarsi solo quella società che, per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolga effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti.
L'Iva non si paga quando si compra da un privato, o da un'impresa che non rientra nelle ipotesi precedenti: in questi casi si paga infatti l'imposta di registro.

 
Quanto pagare

L'Iva si paga in proporzione al prezzo dell'acquisto. L'aliquota (cioè la percentuale) da applicare è:

 
  • 4 per cento se si tratta dell'abitazione principale - cosiddetta "prima casa" (agevolazione per la prima casa)- e non di lusso
  • 10 per cento per un immobile utilizzato come residenza secondaria
  • 20 per cento per un'abitazione di lusso.
Per gli immobili diversi dalle abitazioni (ad esempio uffici e negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva, anche in casi diversi da quelli indicati, se il venditore ha detratto l'Iva in occasione del precedente acquisto.
 
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