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IRPEF sugli immobili
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef): imposta diretta disciplinata
dal titolo I del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) il cui presupposto è il
possesso di redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo, di impresa.
L'Irpef sugli immobili è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (come, ad esempio, il
diritto di abitazione spettante al coniuge superstite o separato).
Come si dichiara il reddito da fabbricati
I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella
dichiarazione dei redditi, quadro RB del modello Unico o nel quadro B, per chi
compila il 730. Le rendite da indicare per quest'anno sono quelle della
precedente dichiarazione, salvo eventuale revisione a livello di comune.
Oltre alla rendita catastale rivalutata, i contribuenti devono aver cura di
indicare il periodo e la percentuale di possesso, nonché il tipo di utilizzo
dell'immobile.
Come si determina il reddito
Ai fini fiscali il reddito dei fabbricati scaturisce dall'applicazione delle
"tariffe di estimo", individuate per ogni Comune in relazione alle
caratteristiche catastali degli immobili.
Casi particolari di determinazione del reddito
Prima casa
A partire dal 2000, la deduzione relativa all'abitazione principale per se e i
propri familiari e alle relative pertinenze viene incrementata fino
all'ammontare dell'intera rendita catastale, con l'effetto sostanziale di
escludere il loro assoggettamento ad Irpef.
Immobili tenuti a disposizione
Per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quello utilizzato
come abitazione principale, il reddito viene determinato applicando alla rendita
catastale l'aumento di 1/3.
Immobili di nuova
costruzione
Questi fabbricati divengono "produttivi" di reddito, e devono quindi essere
dichiarati, a partire dalla data in cui possono essere utilizzati per l'uso cui
sono destinati (comunque a decorrere dal momento in cui vengono utilizzati, se
anteriore).
Fabbricati di interesse storico o
artistico
I possessori di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi
della legge 1089 del 1° giugno 1939 (a condizione che non siano concessi in
locazione) determinano il reddito imponibile del fabbricato ai fini Irpef
utilizzando la più bassa tra le tariffe di estimo previste per la zona censuaria
in cui è situato l'immobile.
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