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ICI
Imposta comunale sugli immobili (Ici): disciplinata dal d.lgs. 504/92, il suo
presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni
agricoli, destinati a qualsiasi uso.
Ai fini dell'imposta:
per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione;
per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base alle indicazioni urbanistiche generali o attuative;
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di
attività connesse.
Chi la deve pagare
Come si determina il valore dell'immobile
Quanto si deve pagare
Detrazioni e riduzioni d'imposta
Pagamento dell'Ici
Nuovo sistema di calcolo dell'acconto
Chi deve presentare la dichiarazione
Chi la deve pagare
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di
diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria
l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita
proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata
separatamente. Con proprio regolamento il Comune può comunque considerare valido
il versamento effettuato da un comproprietario per tutti gli altri;
se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere
pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio,
con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa
percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è
totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
se l'immobile è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta dovrà essere
versata dall'amministratore di condominio o dalla comunione.
Come si determina il valore dell'immobile
Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore tassabile, ossia
quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree
fabbricabili o di terreni agricoli.
Ai fini dell'imposta:
per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione;
per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base alle indicazioni urbanistiche generali o attuative;
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di
attività connesse.
Chi la deve pagare
Come si determina il valore dell'immobile
Quanto si deve pagare
Detrazioni e riduzioni d'imposta
Pagamento dell'Ici
Nuovo sistema di calcolo dell'acconto
Chi deve presentare la dichiarazione
Chi la deve pagare
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di
diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria
l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita
proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata
separatamente. Con proprio regolamento il Comune può comunque considerare valido
il versamento effettuato da un comproprietario per tutti gli altri;
se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere
pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio,
con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa
percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è
totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;
se l'immobile è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta dovrà essere
versata dall'amministratore di condominio o dalla comunione.
Come si determina il valore dell'immobile
Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore tassabile, ossia
quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree
fabbricabili o di terreni agricoli.
Per i fabbricati
La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1°
gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione
(attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della
categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione
varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri,
banche, ecc. (categoria D);
34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Per le aree fabbricabili
L'agevolazione c.d. "Visco" è stata prorogata, per i soggetti Irpeg, anche
per il periodo d'imposta 2001. L'agevolazione consiste nell'assoggettamento ad
un'aliquota d'imposta ridotta al 19 per cento della parte di reddito
corrispondente all'importo degli investimenti in beni strumentali nuovi che
trova corrispondenza, anche indiretta, in conferimenti in denaro o
accantonamenti di utili a riserva.
Con questa agevolazione si intende favorire l'accrescimento e il rinnovamento
dell'apparato produttivo aziendale, realizzato attraverso nuovi investimenti.
Per i terreni agricoli
La base imponibile è il reddito dominicale, che come il valore catastale può
essere richiesto all'ufficio del catasto (in sostanza il catasto attribuisce una
rendita al titolare di un terreno per la semplice proprietà del terreno stesso),
al 1° gennaio 2001 aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Quanto si deve pagare
L'imposta si paga in due rate e si determina applicando alla base imponibile, e
cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota
stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e
il 7 per mille).
I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e
prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per tre anni
dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono interventi rivolti
ai seguenti fini:
recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
realizzazione di autorimesse o posti auto;
utilizzo di sottotetti
Detrazioni e riduzioni d'imposta
Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di 120,00
Euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora
abituale.
I Comuni possono elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad
abbattere totalmente l'imposta dovuta per questa abitazione. Dal 1° gennaio 2001
l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle
pertinenze.
Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più
persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in
parti uguali a prescindere dalla percentuale di possesso.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a
condizione che non risulti affittata.
Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non
autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e
ricovero.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
l'imposta è ridotta al 50%. I Comuni hanno il potere di disciplinare casi
particolari di tassazione.Ad esempio, possono:
considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un
familiare;
prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione; ecc.
Per conoscere le disposizioni relative al 2003, i contribuenti possono
rivolgersi ai rispettivi uffici comunali o consultare, via Internet, il sito
www.ancitel.it
Pagamento dell'Ici
Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto,
in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.
I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della
riscossione del comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto
corrente postale, oppure rivolgendosi alle agenzie degli istituti bancari
convenzionati. Dovunque si paghi il modulo di versamento è identico, ed è
distribuito gratuitamente.
I bollettini sono anche inviati a casa dei contribuenti, a cura dei
concessionari.
Attenzione: il Comune può disporre modalità di pagamento aggiuntive o
sostitutive di quelle indicate (ad esempio, versamento su conto corrente postale
intestato alla Tesoreria del Comune). Se il contribuente possiede più immobili
situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli
immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni
Comune.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il
versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il
20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui
pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta
direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale
ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.
Nuovo sistema di calcolo dell'acconto.
Dal 2001 il pagamento dell'imposta continua ad avvenire in due rate che scadono
rispettivamente entro il 30 giugno e il 20 dicembre (salvo festività); cambia
però il sistema di determinazione dell'acconto.
La prima rata sale infatti dal 45% al 50% dell'importo complessivo. Inoltre, la
base su cui calcolare il 50% è data dall'imposta dovuta e pagata (secondo le
aliquote e le detrazioni) nell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale
l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. L'eventuale conguaglio sarà
effettuato dal primo al 20 dicembre, in occasione del versamento a saldo. Per il
contribuente, il vantaggio del nuovo sistema di calcolo è quello di avere più
tempo per reperire ed esaminare le delibere sulle aliquote e regolamenti dei
comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari.
L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso del
2001; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è
calcolato per intero.
Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà
versare, tra giugno e dicembre, l'Ici relativa agli otto mesi di possesso
dell'immobile (maggio-dicembre).
Chi deve presentare la dichiarazione
La dichiarazione Ici deve essere presentata entro il 30 giugno (per i Comuni che
non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono
verificate variazioni nel corso dell'anno solare precedente, ed in particolare:
per gli immobili trasferiti nell'anno;
per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di
essere adibiti) ad abitazione principale;
per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di
usufrutto, uso o abitazione;
per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o
all'esclusione dall'imposta;
per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno
agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è
terminata la costruzione del fabbricato).
La dichiarazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono
immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso dell'anno
precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'Ici. In particolare, non
si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica
variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.
La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono
ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni,
devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in
ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel
territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente
situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.La
dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in
busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno
all'Ufficio Tributi del Comune.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale
o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
N.B: I Comuni possono sostituire l'obbligo di dichiarazione con la presentazione
di una semplice comunicazione.
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