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Imposta sulle donazioni
La donazione è un atto di trasferimento a
titolo gratuito di beni e diritti tra vivi, ovvero è l'atto con il quale un
soggetto (donante) arricchisce un altro (donatario) disponendo a favore di
quest'ultimo di un suo diritto.
Con la legge dei "100 giorni", legge 383/01, l'imposta sulle donazioni, così
come quella delle successioni, è stata soppressa. A differenza delle
successioni, tuttavia, per le donazioni bisogna fare una distinzione basata sul
rapporto di parentela intercorrente tra donante e donatario:
Se la donazione avviene nei confronti del coniuge, di discendenti in linea retta
(padre/figlio, nonno/nipote) e di altri parenti fino al quarto grado
(zio/nipote, cugini) l'imposta non è dovuta. Nel caso in cui, però, la donazione
riguardi un immobile, bisognerà pagare l'imposta ipotecaria (nella misura del 2%
del valore catastale del bene) e l'imposta catastale (nella misura dell'1% del
valore catastale del bene). L'importo da pagare è dovuto nella misura fissa
agevolata di 168 euro (dal 1.2.2005) per ciascuna delle imposte ipotecaria e
catastale nel caso in cui il donatario possieda i requisiti per l'ottenimento
dell'agevolazione "prima casa".
Se il donatario non rientra in una delle suddette categorie e se la parte di
valore donato supera l'importo di 180.759,91 euro l'imposta è invece dovuta
nella misura del 7% del valore che supera detta franchigia. La franchigia è
elevata a 516.456,90 euro per le persone con handicap grave. Se la donazione è
una donazione immobiliare bisognerà pagare l'imposta ipotecaria (nella misura
del 2% del valore catastale del bene) e l'imposta catastale (nella misura
dell'1% del valore catastale del bene). L'importo da pagare è dovuto nella
misura fissa agevolata di 168 euro (dal 1.2.2005) per ciascuna delle imposte
ipotecaria e catastale nel caso in cui il donatario possieda i requisiti per
l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" (vedi imposta sulle successioni).
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