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Imposta sulle donazioni



La donazione è un atto di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti tra vivi, ovvero è l'atto con il quale un soggetto (donante) arricchisce un altro (donatario) disponendo a favore di quest'ultimo di un suo diritto.

Con la legge dei "100 giorni", legge 383/01, l'imposta sulle donazioni, così come quella delle successioni, è stata soppressa. A differenza delle successioni, tuttavia, per le donazioni bisogna fare una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra donante e donatario:


Se la donazione avviene nei confronti del coniuge, di discendenti in linea retta (padre/figlio, nonno/nipote) e di altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, cugini) l'imposta non è dovuta. Nel caso in cui, però, la donazione riguardi un immobile, bisognerà pagare l'imposta ipotecaria (nella misura del 2% del valore catastale del bene) e l'imposta catastale (nella misura dell'1% del valore catastale del bene). L'importo da pagare è dovuto nella misura fissa agevolata di 168 euro (dal 1.2.2005) per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nel caso in cui il donatario possieda i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa".
Se il donatario non rientra in una delle suddette categorie e se la parte di valore donato supera l'importo di 180.759,91 euro l'imposta è invece dovuta nella misura del 7% del valore che supera detta franchigia. La franchigia è elevata a 516.456,90 euro per le persone con handicap grave. Se la donazione è una donazione immobiliare bisognerà pagare l'imposta ipotecaria (nella misura del 2% del valore catastale del bene) e l'imposta catastale (nella misura dell'1% del valore catastale del bene). L'importo da pagare è dovuto nella misura fissa agevolata di 168 euro (dal 1.2.2005) per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nel caso in cui il donatario possieda i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" (vedi imposta sulle successioni).

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