Home   

Vendite & Affitti   TuttoCasa     L'ospitalità    La cultura    La valle     Lo sport    Mappa del sito

 
Abbandono di rifiuti
 
In tema di inquinamento ambientale circa lo smaltimento di rifiuti vari, i termini di deposito incontrollato, abbandono e discarica abusiva vengono spesso utilizzati impropriamente.
 
Orbene, occorre precisare che ci si trova di fronte ad abbandono di rifiuti quando chiunque accumuli rifiuti in aree pubbliche o private, beni od oggetti lasciati ad incuria e degrado, frequentemente si tratta di beni di uso di provenienza urbana, ma a volte altresì di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni artigianali con gradi di inquinamento ambientali più o meno elevati.
 
Resta da evidenziare l'occasionalità dell'evento, non ripetuto, al fine di generare un deposito permanente, allorché si rimanga nell'alea dell'abbandono e non della discarica.
 
Recentemente la giurisprudenza amministrativa è intervenuta con la decisione del Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione quinta, sentenza del 20 maggio 2006, n. 4521, depositata il 17 maggio del 2006, affermando che il proprietario di un fondo aperto non ha colpe ove si ritrovi un deposito occasionale di rifiuti abbandonati.
 
Innanzitutto, il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'area resta obbligato in solido con l'autore dell'abbandono di rifiuti, allorché sia imputabile una condotta a titolo di colpa o dolo. Infatti, se qualche soggetto abbandona rifiuti di vario genere su di un terreno ovvero un'area incolta e che sia, oltretutto, accessibile a chiunque è illegittima la diffida inoltrata dal Comune di competenza al soggetto proprietario del fondo interessato dalla violazione, allo scopo di provvedere, a proprie spese ed entro i termini prestabiliti, a provvedere alla rimozione e conseguente smaltimento dei materiali.
 
Tutto ciò a meno che l'Amministrazione non deduca in maniera specifica profili di dolo oppure di colpa, in relazione alla situazione contestata, in capo al titolare di un diritto reale di godimento o di quello dominicale dell'area interessata. Questo orientamento è confermato da altre pronunce espresse dal Consiglio di Stato (sent. 935/05, sent. 136/05, sent. 323/05) in cui l'ordine di smaltimento dei rifiuti abbandonati ex articolo 14 del D.lgs 22/1997 non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque, al soggetto che ha la disponibilità dell'area, ma postula l'imputabilità al proprietario stesso “a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
 
Difatti, la quinta sezione del TAR della Campania ha accolto il ricorso proposto da una signora cui era stato notificato un provvedimento da parte del Commissario prefettizio del Comune di Caserta nel quale, in quanto proprietaria di un fondo aperto sul quale erano stati rinvenuti rifiuti di varia natura, le veniva ordinato lo sgombero e lo smaltimento di tali materiali.
 
In tale giudizio venivano annullati gli atti impugnati, ritenendo fondata la doglianza che deduceva l'omesso accertamento, da parte del Comune, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa della proprietaria del fondo, in ordine all'addebito dei fatti contestati. Si precisa, in tale pronuncia, che il fatto per cui l'area fosse incolta ed accessibile a chiunque non può essere sufficiente a fondare un giudizio di colpa, poiché non sussiste alcun obbligo di “vigilanza attiva” da parte del proprietario di un fondo aperto, per evitare addebiti per illeciti compiuti da terzi nell'uso dell'area.
 
Inoltre, aggiunge il TAR, come nessun obbligo di recinzione si potrebbe imporre al proprietario del fondo, sia perché tale chiusura è una facoltà e non un dovere, sia perché anche l'eventuale chiusura potrebbe configurare un semplice deterrente, ma non uno scudo assoluto, a protezione del sito e dunque la mancanza di recinzione non può essere valutata come “concreto contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento”.
 
Alla luce dei principi giuridici esposti, si può concludere che le ordinanze sindacali, a carico dei proprietari dei fondi, ove vengono collocati abusivamente dei rifiuti di vario genere, solo dopo aver effettuato accurate indagini, devono riportare le soggettive responsabilità a titolo di dolo o colpa, per non aver impedito il fatto protrattosi per lungo tempo, allo scopo di poter essere sanzionati.
Pagina precedente