Abbandono di rifiuti
In tema di inquinamento ambientale circa lo
smaltimento di rifiuti vari, i termini di deposito incontrollato, abbandono
e discarica abusiva vengono spesso utilizzati impropriamente.
Orbene, occorre precisare che ci si trova di fronte ad
abbandono di rifiuti quando chiunque accumuli rifiuti in aree pubbliche o
private, beni od oggetti lasciati ad incuria e degrado, frequentemente si
tratta di beni di uso di provenienza urbana, ma a volte altresì di rifiuti
speciali provenienti da lavorazioni artigianali con gradi di inquinamento
ambientali più o meno elevati.
Resta da evidenziare l'occasionalità dell'evento, non
ripetuto, al fine di generare un deposito permanente, allorché si rimanga
nell'alea dell'abbandono e non della discarica.
Recentemente la giurisprudenza amministrativa è
intervenuta con la decisione del Tribunale Amministrativo della Campania,
Sezione quinta, sentenza del 20 maggio 2006, n. 4521, depositata il 17
maggio del 2006, affermando che il proprietario di un fondo aperto non ha
colpe ove si ritrovi un deposito occasionale di rifiuti abbandonati.
Innanzitutto, il proprietario o il titolare di un
diritto reale di godimento sull'area resta obbligato in solido con l'autore
dell'abbandono di rifiuti, allorché sia imputabile una condotta a titolo di
colpa o dolo. Infatti, se qualche soggetto abbandona rifiuti di vario genere
su di un terreno ovvero un'area incolta e che sia, oltretutto, accessibile a
chiunque è illegittima la diffida inoltrata dal Comune di competenza al
soggetto proprietario del fondo interessato dalla violazione, allo scopo di
provvedere, a proprie spese ed entro i termini prestabiliti, a provvedere
alla rimozione e conseguente smaltimento dei materiali.
Tutto ciò a meno che l'Amministrazione non deduca in
maniera specifica profili di dolo oppure di colpa, in relazione alla
situazione contestata, in capo al titolare di un diritto reale di godimento
o di quello dominicale dell'area interessata. Questo orientamento è
confermato da altre pronunce espresse dal Consiglio di Stato (sent. 935/05,
sent. 136/05, sent. 323/05) in cui l'ordine di smaltimento dei rifiuti
abbandonati ex articolo 14 del D.lgs 22/1997 non può essere
indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque, al soggetto che ha
la disponibilità dell'area, ma postula l'imputabilità al proprietario stesso
“a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono o deposito incontrollato
di rifiuti.
Difatti, la quinta sezione del TAR della Campania ha
accolto il ricorso proposto da una signora cui era stato notificato un
provvedimento da parte del Commissario prefettizio del Comune di Caserta nel
quale, in quanto proprietaria di un fondo aperto sul quale erano stati
rinvenuti rifiuti di varia natura, le veniva ordinato lo sgombero e lo
smaltimento di tali materiali.
In tale giudizio venivano annullati gli atti
impugnati, ritenendo fondata la doglianza che deduceva l'omesso
accertamento, da parte del Comune, dell'elemento soggettivo del dolo o della
colpa della proprietaria del fondo, in ordine all'addebito dei fatti
contestati. Si precisa, in tale pronuncia, che il fatto per cui l'area fosse
incolta ed accessibile a chiunque non può essere sufficiente a fondare un
giudizio di colpa, poiché non sussiste alcun obbligo di “vigilanza attiva”
da parte del proprietario di un fondo aperto, per evitare addebiti per
illeciti compiuti da terzi nell'uso dell'area.
Inoltre, aggiunge il TAR, come nessun obbligo di
recinzione si potrebbe imporre al proprietario del fondo, sia perché tale
chiusura è una facoltà e non un dovere, sia perché anche l'eventuale
chiusura potrebbe configurare un semplice deterrente, ma non uno scudo
assoluto, a protezione del sito e dunque la mancanza di recinzione non può
essere valutata come “concreto contributo sotto il profilo causale al
prodursi del danno da inquinamento”.
Alla luce dei principi giuridici esposti, si può
concludere che le ordinanze sindacali, a carico dei proprietari dei fondi,
ove vengono collocati abusivamente dei rifiuti di vario genere, solo dopo
aver effettuato accurate indagini, devono riportare le soggettive
responsabilità a titolo di dolo o colpa, per non aver impedito il fatto
protrattosi per lungo tempo, allo scopo di poter essere sanzionati.
 |
Pagina precedente |